Concordato soltanto per le crisi

Pubblicato il 16 novembre 2005

L'entrata in vigore della prima parte della riforma del diritto fallimentare è accompagnata dalle prime pronunce giurisprudenziali: i tribunali di Treviso (decreto 22 luglio 2005) ed Alessandria (sentenza 9 giugno 2005) hanno affermato il diritto all'ottenimento della procedura di concordato solo per l'imprenditore che si trovi in stato di crisi. Le pronunce hanno, così, fornito un'interpretazione assai restrittiva e letterale dei nuovi requisiti previsti dalla riforma, negando l'ammissione all'istituto del concordato ad imprese in accertate condizioni di insolvenza, situazione ben più grave della semplice crisi.

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