Con la circolare n. 44 diffusa ieri, l’agenzia delle Entrate torna ad occuparsi della possibile disapplicazione della norma sulle società di comodo, senza interpello preventivo, da parte di soggetti in procedura concorsuale, introdotta dalle manovre del 2006. La circolare chiarisce che le società in concordato preventivo, se intendono disapplicare la norma, devono presentare interpello dimostrando che sussistono situazioni impeditive al conseguimento di ricavi o di proventi di ammontare capiente. Per le società fallite, in liquidazione coatta o giudiziaria, invece, è previsto l’esonero senza interpello, anche con riferimento al periodo di imposta che precede la data della sentenza di fallimento o di messa in liquidazione. Nella circolare, l’Agenzia ha spiegato la procedura cui devono attenersi le società finanziarie di gruppo, iscritte presso l’Uic, per disapplicare la disposizione e ha fornito indicazioni sui motivi che consentono la disapplicazione in presenza di immobili concessi in affitto.
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