Concordato preventivo Fattibilità al giudice

Pubblicato il 28 febbraio 2017

Sulla proposta di concordato preventivo aziendale, il giudice ha il dovere di esercitare un controllo di legittimità comprensivo di giudizio di fattibilità, che non può essere escluso dall'attestazione del professionista. Rimane invece riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito della proposta, ossia, circa la probabilità di successo del piano ed i rischi inerenti.

Controllo giudiziale Correlato alla causa concreta

Il menzionato controllo di legittimità del giudice si attua verificando la effettiva realizzabilità della causa concreta. Ove per causa concreta si intende l’obiettivo specifico perseguito dal procedimento, donde essa non ha un contenuto fisso e predeterminabile.

Orbene proprio detto esplicito riferimento alla causa concreta, evocando il richiamo di una prospettiva funzionale, suppone un controllo giudiziale sul contenuto della proposta finalizzato a stabilirne l’idoneità ad assicurare la rimozione dello stato di crisi mediante soddisfacimento, in qualche misura, dei crediti rappresentati.

Poteri del giudice Oltre mero riscontro di legalità

Ciò significa che la verifica di fattibilità, proprio in quanto correlata al controllo della causa concreta, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità circa l’assetto di interessi ipotizzato dal proponente, possibile solamente attraverso una estensione dei poteri del giudice, al di là del mero riscontro di legalità degli atti in cui la procedura si articola (c.d. legalità formale). Quindi, anche al di là di quanto attestato da un generico riferimento all'attuabilità della domanda.

E’ quanto enunciato dalla Cassazione, prima sezione civile, accogliendo il ricorso della curatela di un Fallimento, avverso la decisione con cui la Corte d’Appello aveva negato che il controllo giurisdizionale sulla proposta di concordato preventivo, potesse consentire anche un sindacato sull'aspetto pratico – economico della stessa.

Argomentazione non condivisa dalla Corte Suprema - con sentenza n. 4915 del 27 febbraio 2017 - censurando la summa divisio alla base della pronuncia impugnata, tra controllo di fattibilità giuridica astratta (sempre consentito al giudice) e controllo di fattibilità economica (sempre vietato).

 

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