Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 19 luglio scorso in tema di dichiarazione di fallimento ex art. 173 lf, riafferma la norma che contempla il fallimento prima dell’adunanza dei creditori di una società ammessa alla procedura di concordato. Ai fini dell’ammissione alla procedura di concordato, l’avvenuta abolizione del requisito di meritevolezza dell’imprenditore non determina l’abrogazione implicita della norma ex art. 173 lf, né tantomeno l’indifferenza della vicenda concordataria per le violazioni del dovere di correttezza e della grave portata distrattiva ai fini del soddisfacimento dei creditori. Di conseguenza, in caso di sussistenza di atti fraudolenti o distrazioni commessi anche antecedentemente alla proposta di concordato, si deve procedere alla dichiarazione di fallimento dell’imprenditore, purchè venga accertata l’irreversibilità della crisi.
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