Possibile una veloce risoluzione dei concordati preventivi bloccati sul debito Iva verso l'Erario. Questa la conclusione depositata il 14 gennaio 2016, dall'Avvocato generale della Corte di giustizia Ue in relazione al procedimento C-546/14, promosso dal tribunale di Udine.
Se nei prossimi mesi, i giudici lussemburghesi dovessero condividere la conclusione dell'Avvocato Sharpston e si arrivasse alla sentenza definitiva della Corte Ue, verrebbe legittimata la procedura che prevede un abbattimento del debito da corrispondere, anche a titolo di Iva, all'Amministrazione finanziaria. In tal caso, verrebbe ammessa una procedura finora negata dalla nostra Corte di Cassazione, con un indubbio vantaggio per la normativa italiana.
Il giudice fallimentare di Udine aveva chiamato in causa l'Avvocato generale proprio per sapere se la legislazione nazionale che consente al debitore di proporre un concordato preventivo che prevede il pagamento solo parziale del credito Iva dello Stato, nel caso in cui emerga che la liquidazione fallimentare non potrebbe garantire un pagamento maggiore, sia compatibile o meno con il diritto comunitario.
Per l’Avvocato, la normativa comunitaria relativa al sistema comune d’Imposta sul valore aggiunto, non ostacola “norme nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, qualora tali norme debbano essere interpretate nel senso di consentire a un’impresa in difficoltà finanziaria di effettuare un concordato preventivo che comporta la liquidazione del suo patrimonio senza offrire il pagamento integrale dei crediti Iva dello Stato, a condizione che un esperto indipendente concluda che non si otterrebbe un pagamento maggiore di tale credito in caso di fallimento e che il concordato sia omologato dal giudice”.
Nelle sue conclusioni l'Avvocato generale, infatti, ricorda che ogni Stato membro deve avere una certa flessibilità nella riscossione dei crediti Iva, quando il debitore si trova in stato di difficoltà e il suo patrimonio non è sufficiente a soddisfare tutti i creditori.
Inoltre, il principio di effettività della riscossione dell’Iva non è assoluto e ciò comporta che in circostanze eccezionali, specifiche e limitate, gli Stati membri possano rinunciarvi senza creare significative differenze nel modo in cui sono trattati i soggetti d’imposta nel loro insieme.
Pertanto, se l’impresa che propone il concordato non ha patrimonio sufficiente per un pagamento integrale del credito Iva dell'Erario, la normativa comunitaria non impedisce alla Stato di rinunciarvi parzialmente, a condizione però che un esperto indipendente, nell'ambito della procedura concorsuale, accerti che, lo Stato non potrebbe incassare di più in caso di fallimento vista la situazione finanziaria del debitore.
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