Concordato preventivo con cessione di tutti i beni

Pubblicato il 29 ottobre 2018

E’ ammissibile una proposta di concordato preventivo con cessione solo parziale dei beni?

La Corte di cassazione, con sentenza n. 26005 del 17 ottobre 2018, lo ha escluso, sottolineando come un concordato del genere realizzi una violazione dell'art. 2740 del Codice civile, poiché “l'effetto esdebitatorio presuppone la messa a disposizione dei creditori di tutte le attività del debitore”.

Concordato con cessione parziale: inammissibile

La presenza di tale effetto "esdebitatorio" - si legge nella decisione - spiega l'inapplicabilità della disciplina dettata dall'art. 1977 cod. civ. (sulla cessione dei beni ai creditori), che consente al debitore di cedere “tutte o alcune sue attività”.

Difatti, a differenza di quanto avviene nel concordato, la cessione dei beni di fonte contrattuale non ha un effetto esdebitatorio e consente ai creditori cessionari di agire esecutivamente anche sulle attività non cedute.

Ancora diversa è la situazione che si presenta nel concordato con continuità aziendale, in cui la cessione parziale dei beni è espressamente prevista proprio in relazione alla finalità, perseguita dall'istituto, di consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale.

Concordato di gruppo? Senza confusione delle masse

Fermo, quindi, che, nel concordato liquidatorio, la cessione deve investire la totalità dei beni del debitore, gli Ermellini hanno anche ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è inammissibile una proposta unitaria di concordato avanzata da società, fra loro collegate da vincolo di direzione e controllo, che preveda l'attribuzione ai creditori di ciascuna società solo di parte del patrimonio di questa.

Infatti, il concordato preventivo può essere proposto unicamente da ciascuna delle società appartenenti al gruppo davanti al tribunale territorialmente competente per ogni singola procedura, senza possibilità di confusione delle masse attive e passive, per essere, quindi, approvato da maggioranze calcolate con riferimento alle posizioni debitorie di ogni singola impresa.

E’ sulla base di questi assunti che la Prima sezione civile della Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da alcune società in liquidazione contro le sentenze di fallimento emesse nei loro confronti.

Tra gli altri motivi, le ricorrenti avevano lamentato la decisione con cui la Corte territoriale aveva ritenuto inammissibile la proposta di concordato preventivo di gruppo con cessione parziale dei beni dalle stesse avanzata.

Pronuncia, questa, che è stata invece confermata dalla Corte di legittimità, secondo la quale i giudici di appello avevano coerentemente colto nella violazione della regola dettata dall'art. 2740 cod. civ. il fondamento del giudizio di non fattibilità giuridica della proposta concordataria in esame.

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