Concordato preventivo, ai creditori il sindacato sulla fattibilità economica

Pubblicato il 04 giugno 2014 Con riferimento alla questione della rilevabilità d'ufficio del difetto di fattibilità economica di un piano concordatario i giudici di Cassazione – sentenza n. 11497 del 23 maggio 2014 – hanno evidenziato l'esistenza di un solo profilo su cui si esercita il sindacato officioso del giudice: quello della verifica della sussistenza o meno di un'assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Mentre, infatti, il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica non ha particolari limiti, la fattibilità economica è, invece, intrisa di valutazioni prognostiche fisiologicamente opinabili e comportanti un margine di errore, e di rischio, del quale è ragionevole siano arbitri i soli creditori.

E ciò, in coerenza, con l'impianto generale prevalentemente contrattualistico dell'istituto del concordato preventivo medesimo.

Non spetta al giudice valutare l'irrealizzabilità del piano

Nel caso specificamente esaminato, è stata annullato un provvedimento con cui era stata dichiarata inammissibile una proposta di concordato sulla base della valutazione operata dall'organo giudicante di alcuni elementi relativi al profilo della irrealizzabilità del piano.

Tutte le ragioni considerate, ossia – compresa l'incapacità della società proponente di formalizzare l'acquisto di cespiti immobiliari, la mancata evidenza formale delle garanzie promesse da terzi, l'inattendibilità della valutazione degli immobili perché situati in zona agricola – erano relative a considerazioni di probabile insuccesso del concordato e si basavano su valutazioni di fatto spettanti, in via esclusiva, ai creditori.
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