Concordato fallimentare, il terzo assuntore diventa soggetto attivo e passivo d’imposta

Pubblicato il 27 ottobre 2009

La risoluzione delle Entrate n. 263/E, del 26 ottobre 2009, intende individuare il soggetto passivo d’imposta per la tassazione degli interessi attivi maturati sui libretti di deposito, nel caso di una procedura di concordato fallimentare in cui vi sia l’intervento di un terzo assuntore. Ed intende pure individuare chi è il soggetto legittimato all’esercizio del correlato diritto allo scomputo delle ritenute d’acconto subite.

L’interpellante ritiene che nel concordato con intervento del terzo assuntore i beni escano definitivamente dal ciclo fiscale dell’impresa e subentrino nella disponibilità giuridica e finanziaria dell’assuntore. Sarebbe, dunque, quest’ultimo ad avere il diritto esclusivo alla contabilizzazione e tassazione degli interessi maturati sul conto deposito aperto a seguito dell’assunzione delle obbligazioni concordatarie e gestito dal Curatore, con esclusione del soggetto passivo da ogni obbligo in proposito.

L’agenzia delle Entrate concorda con questa soluzione interpretativa.

Si legge nel documento 263 che la procedura di concordato fallimentare con l'intervento di un terzo assuntore è disciplinata dagli articoli 124 e seguenti della legge fallimentare ed è finalizzata a favorire la chiusura del periodo d'imposta della procedura fallimentare. Pertanto, con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato, l’assuntore si accolla le passività e diviene proprietario di tutte le attività della società fallita, mentre il fallito è liberato dai propri debiti. Ciò vuole dire che gli interessi maturati sui depositi della procedura rilevano ai fini fiscali in capo al soggetto assuntore, dato che con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato si chiude il periodo d’imposta della procedura fallimentare. Dunque, come prospettato dall'istante, è proprio l’assuntore che deve assoggettare a tassazione gli interessi maturati sui depositi della procedura e che ha, al contempo, la possibilità di scomputare dal proprio reddito le ritenute d'acconto subite sui medesimi interessi. Se poi, come indicato nel caso di specie, la società assuntrice viene incorporata da un’altra, i  diritti e gli obblighi di cui si parla vengono a quest’ultima trasferiti, in virtù di quanto disposto dall’articolo 2504 del Codice civile: “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”.

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