Il concordato cosiddetto “di gruppo”, davanti al medesimo tribunale, è da ritenere improponibile in assenza di una disciplina positiva del fenomeno, che si occupi di regolarne la competenza, le forme del ricorso, la nomina degli organi, nonché la formazione delle classi e delle masse.
Alla luce del diritto esistente, dunque, il concordato preventivo può essere proposto unicamente da ciascuna delle società appartenenti al gruppo davanti al tribunale territorialmente competente per ogni singola procedura, senza possibilità di confusione delle masse attive e passive.
E’ quanto precisato dai giudici di Cassazione, Prima sezione civile, nel testo della sentenza n. 20559 depositata il 13 ottobre 2015.
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