Concordato di gruppo, allo stato improponibile

Pubblicato il 16 ottobre 2015

Il concordato cosiddetto “di gruppo, davanti al medesimo tribunale, è da ritenere improponibile in assenza di una disciplina positiva del fenomeno, che si occupi di regolarne la competenza, le forme del ricorso, la nomina degli organi, nonché la formazione delle classi e delle masse.

Alla luce del diritto esistente, dunque, il concordato preventivo può essere proposto unicamente da ciascuna delle società appartenenti al gruppo davanti al tribunale territorialmente competente per ogni singola procedura, senza possibilità di confusione delle masse attive e passive.

E’ quanto precisato dai giudici di Cassazione, Prima sezione civile, nel testo della sentenza n. 20559 depositata il 13 ottobre 2015.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rider: inquadramento contrattuale. I chiarimenti del Ministero

22/04/2025

Contributi Inps, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

22/04/2025

Lavoratori intermittenti: nuove regole per computo e denuncia Uniemens

22/04/2025

CNDCEC: novità della riforma della riscossione 2025 e riapertura rottamazione quater

22/04/2025

Affitti brevi: poteri limitati dei Comuni

22/04/2025

Cassazione: le ferie sospendono il comporto solo se chieste in malattia

22/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy