di Bari (sentenza 147/07/06) afferma che nei confronti del contribuente che abbia aderito al concordato preventivo di cui all’articolo 33 del decreto legge numero 269/2003, sono preclusi all’Ufficio delle finanze gli atti d’accertamento qualora il maggior reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato (comma 8-bis). Conseguentemente, se il maggior reddito accertato dall’Ufficio supera la franchigia per una rettifica rivelatasi infondata per la quota eccedente la franchigia stessa, l’avviso è da ritenere illegittimo, pertanto è da annullare.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".