Il giudice d'appello "può" - e quindi non deve - invitare le parti alla mediazione nei casi in cui quest’ultima costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'articolo 5, comma1 bis, D.lgs. n. 28/2010, infatti, nel prevedere, per determinate materie, l'esperimento del procedimento di mediazione quale "condizione di procedibilità", stabilisce anche che l’eventuale improcedibilità "deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza".
E’ sulla base di questi assunti che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 25155 del 10 novembre 2020, ha rigettato il motivo di doglianza sollevato dalla ricorrente e con cui questa aveva denunciato, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione ed errata applicazione dell'articolo 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010.
Questo, nell’ambito di una causa civile che aveva ad oggetto una materia per la quale la mediazione era obbligatoria.
Secondo parte ricorrente, il tribunale aveva errato per non aver rilevato d'ufficio l'assenza del tentativo di mediazione e, conseguentemente, non aver dichiarato improcedibile la domanda, assegnando alle parti il termine di legge per proporre domanda di mediazione.
Diverse le considerazioni della Suprema corte che ha richiamato, sulla questione, un recente arresto di legittimità.
In quest’ultima decisione (Cass. n. 32797/2019), pronunciata in un caso del tutto simile, era stato precisato come laddove manchi la tempestiva eccezione del convenuto e il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso all’organo giudicante in appello rilevare l'improcedibilità.
In ogni caso – continua la decisione - permane al giudicante uno spazio di discrezionalità per inserire - e anche in appello - la fase di mediazione quale soglia di procedibilità qualora reputi che le caratteristiche della controversia ne arrechino l'opportunità.
E ciò è sancito dall'articolo 5, comma 2, del medesimo Decreto n. 28/2010 per cui, nei limiti dettati dai commi 1 bis, 3 e 4, prima della udienza di precisazione delle conclusioni o, nel caso in cui questa non sia prevista, prima della discussione della causa, "il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello".
Nella vicenda in esame, dunque, la parte ricorrente aveva avanzato una questione manifestamente infondata nonostante, peraltro, fosse proprio la stessa gravata dall'onere di avviare inizialmente la mediazione, quale parte interessata al giudizio nella sua prospettazione.
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