Concessioni demaniali marittime: la proroga automatica è in contrasto con le norme Ue e va disapplicata. Concessioni in essere efficaci sino al 31 dicembre 2023.
Le norme legislative nazionali che hanno disposto - e che in futuro dovessero ancora disporre - la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 – sono in contrasto con il diritto eurounitario.
Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.
Così il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, nel testo delle sentenze nn. 17 e 18 depositate il 9 novembre 2021, pronunciate in tema di proroga automatica delle concessioni demaniali.
Nella decisione, il Collegio amministrativo ha sottolineato che anche se siano intervenuti atti di proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative rilasciati dalla Pubblica amministrazione – e, questo, anche nei casi in cui tali atti siano stati rilasciati a seguito di giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole – va esclusa la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari.
In proposito – si legge ancora nella decisione – “non vengono in rilievo i poteri di autotutela decisoria della PA, in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata”.
La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla Pa o l’esistenza di un giudicato.
Trattandosi di un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.
Ciò posto, per evitare “il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni demaniali marittime”, tenendo anche conto dei tempi tecnici necessari affinché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, ”nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea”, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano a essere efficaci sino al 31 dicembre 2023.
Oltre tale data – conclude il Collegio – “anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’UE”.
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