Con la risoluzione n. 32/E/2010, l’agenzia delle Entrate scioglie i dubbi di un’Autorità portuale che aveva espressamente richiesto di conoscere il trattamento fiscale, ai fini delle imposte indirette, da applicare ad un atto di concessione di servizio di stazione marittima affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese.
Secondo l’interpellante, l’atto di concessione rientra ai fini Iva nel regime di non imponibilità, sia per i servizi resi agli utenti finali che con riferimento all’atto a monte e, in conformità del principio di alternatività Iva-Registro, deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa.
L’agenzia delle Entrate, dopo un excursus della normativa che disciplina, ai fini delle imposte indirette, le concessioni di beni demaniali e dopo aver constatato che l'Autorità portuale concedente ha agito non nella veste di pubblica autorità ma in qualità di operatore economico privato, conclude asserendo quanto segue: il regime di non imponibilità non può essere esteso al rapporto che intercorre, a monte, tra l’Autorità portuale e la società concessionaria. La concessione del servizio integra, dunque, un’operazione rilevante ed imponibile ai fini Iva ed è soggetta ad aliquota ordinaria del 20%. La non imponibilità prevista dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 si applica solo ai rapporti sottostanti, che sorgono tra la società concessionaria e gli utenti. Infine, l’atto di concessione sconta l’imposta di registro in misura fissa, in base al principio di alternatività Iva-Registro, previsto dall’articolo 40 del Tuir.
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