Il datore di lavoro è obbligato a concedere due settimane consecutive di ferie solo al lavoratore che ne faccia esplicita richiesta.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 8/2005, la richiesta del lavoratore dovrà essere inquadrata nel rispetto dei principi dell’art. 2109 c.c. per cui, anche in assenza di norme contrattuali, dovrà essere formulata tempestivamente, in modo che l’imprenditore possa operare il corretto contemperamento tra le esigenze dell’impresa e gli interessi del prestatore di lavoro.
Inoltre occorre tener presente che le quattro settimane annuali di ferie, se fruite in maniera consecutiva, equivalgono a 28 giorni di calendario.
Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro che rendano impossibile fruire delle ferie secondo il principio della infra-annualità, le stesse dovranno essere godute nel rispetto del principio dettato dall’art. 2109 c.c., ossia “nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro” (Ministero del Lavoro, circolare n. 8/2005).
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