Apprendistato - L’articolo 4 dell’Accordo di rinnovo 26 ottobre 2006 (in Guida al Lavoro n. 46) è stato modificato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori con comunicato del 31 ottobre 2006.
In relazione all’apprendistato finalizzato all’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per quello diretto all’acquisizione di un diploma di alta formazione, la formula originaria dell’Accordo: «si applica la precedente normativa legislativa e contrattuale» è stata sostituita con l’attuale «relativa normativa»: come precisato dalle Oo.Ss., tale modifica si è resa necessaria per evitare qualsiasi equivoco sul fatto che per tutti i futuri contratti di apprendistato si applicherà il nuovo e più favorevole trattamento economico previsto dal contratto appena rinnovato.
Minimi retributivi - Inoltre, le parti comunicano che gli aumenti retributivi concordati decorrono da dicembre 2006, novembre 2007 e giugno 2008 (anziché novembre 2006, settembre 2007 e marzo 2008). Per le aziende conciarie in conto terzi e del settore accessori-componenti, ma non per quelle fino a 8 lavoratori.
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