Con “stellette” e “più” si conquista il rating di legalità
Pubblicato il 26 giugno 2014
Fissate,
nella delibera Agcm del 5 giugno 2014, n. 24953, le modifiche al
precedente
regolamento riguardante i criteri utili per assegnare il rating di
legalità
alle imprese – espresso in base a “stellette”. Le imprese virtuose
potranno
ottenere più facilmente finanziamenti pubblici nonché accedere in minor
tempo
al credito bancario. Le istanze devono essere presentate in via
telematica
utilizzando un formulario predisposto dall'Agcm; l'attribuzione del
rating
rimane valido per due anni, se non vengono meno i requisiti richiesti.
Con la
deliberazione 5 giugno 2014, n. 24953, in Gazzetta Ufficiale n. 140 del
19
giugno, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato apporta
modifica al
regolamento attuativo del 2012 (14 novembre) in materia di concessione
del rating di legalità alle imprese.
Il
nuovo
regolamento entra in vigore il 4 luglio
2014.
E'
stato
con l'articolo 5-ter del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n.27/2012, che,
al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei
comportamenti
aziendali, è stata studiata la possibilità di riconoscere alle imprese
che ne
fanno espressa richiesta ed in possesso di requisiti ben definiti un
rating di
legalità.
Come è
stato stabilito nel decreto 20 febbraio 2014, n. 57 del
ministero
dell'Economia e delle Finanze, il rating di legalità
influisce nella
concessione, da parte di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti
di
finanziamenti alle imprese.
Inoltre
anche le banche tengono in considerazione il rating di legalità
attribuito
all'impresa nel processo di istruttoria, in termini di riduzione dei
tempi e
dei costi, per la concessione di finanziamenti.
Tipologia
di imprese
Ammesse
ad
ottenere il rating sono le imprese,
individuali o collettive:
1. con
sede operativa nel territorio nazionale;
2.con
un fatturato
minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso
nell'anno
precedente alla richiesta di rating, certificato da un bilancio
regolarmente
approvato e pubblicato ai sensi di legge;
3. che
alla data della richiesta di rating siano iscritte da almeno
due anni nel
registro delle imprese.
Come
presentare la domanda
Per
acquisire il rating di legalità l'impresa interessata è tenuta a
presentare
domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, all'Agcm, attraverso
la compilazione di un formulario da eseguire
esclusivamente in via telematica.
Non
verranno accettate richieste inviate con modalità diverse da quelle
sopra
indicate quali istanze cartacee, via posta, via fax o consegnate a mano.
La
comunicazione ha valore legale solo se inviata
da Pec e ricevuta da Pec.
Requisiti
richiesti
L'articolo
2 del regolamento attuativo dispone espressamente quali
sono i requisiti che devono essere posseduti dalle imprese
richiedenti:
a. dichiarazione
del titolare o direttore tecnico - se
impresa individuale – e dell'amministratore, direttore generale,
direttore
tecnico, rappresentante legale nonchè dei soci persone fisiche titolari
di
partecipazione di maggioranza, anche relativa – se impresa collettiva –
circa
la non sussistenza di:
misure
di prevenzione personale e/o patrimoniale
misure
cautelari personali e/o patrimoniali
sentenza
di condanna, o decreto penale di condanna
sentenza
di applicazione della pena su richiesta (art. 444 Cpc)
per
reati
di cui al D.lgs. n. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle
società) e
per i reati tributari ex D.lgs 74/2000. Relativamente ai reati di
mafia, è
richiesto che non sia stata iniziata l'azione penale ai sensi
dell'articolo 405
c.p.p.;
b. insussistenza,
in capo all'impresa stessa, di
sentenze di condanna ed altre misure cautelari per gli illeciti
amministrativi ex D.lgs. n. 231/2001;
c. inesistenza di
provvedimenti di condanna per
illeciti antitrust gravi nel biennio precedente la richiesta
di rating;
d. inesistenza di
provvedimenti di condanna per
pratiche commerciali scorrette, ex art. 21, commi 3 e 4 del
codice del
consumo, e di provvedimenti di condanna per inottemperanza a quanto
disposto
dall'autorità, nel biennio precedente la richiesta di rating;
e. inesistenza di
atti di accertamento per mancato
obbligo di pagamento di imposte e tasse, nel
biennio precedente la
richiesta di rating (con esclusione di atti di accertamento per i
quali, a
seguito di adesione o acquiescenza, vi sia stato il pagamento);
f. inesistenza di
provvedimenti di accertamento a seguito
di violazione delle leggi in materia di tutela
della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro e di accertamento di
violazioni in materia
di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi
e di obblighi
relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e
collaboratori,
nel biennio precedente la richiesta di rating (con esclusione di atti
di
accertamento per i quali, a seguito di adesione o acquiescenza, vi sia
stato il
pagamento);
g. effettuazione
di pagamenti e transazioni finanziarie
superiori a 1.000 euro esclusivamente mediante strumenti di
pagamento
tracciabili;
h. inesistenza di
provvedimenti di revoca di
finanziamenti pubblici, per i quali non siano stati assolti
gli obblighi di
restituzione, nel biennio precedente la richiesta di rating.
I
provvedimenti menzionati devono essere divenuti inoppugnabili o essere
passati
in giudicato.
Inibisce
il rilascio del rating la ricezione di comunicazioni o informazioni
antimafia
interdittive in corso di validità.
Con
riferimento alle lettere a., b. e c., l'impresa può ottenere il rating
se, a
seguito di sequestro o confisca, sia affidata ad un custode o ad un
amministratore giudiziario al fine di poter continuare nell'attività
produttiva
ovvero
se i
beni
aziendali confiscati siano stati affittati o venduti a società od
imprese
pubbliche o private per consentire il proseguimento dell'attività
imprenditoriale.
Come
si attribuisce il rating
L'impresa
che possiede tutti i requisiti suindicati ha diritto ad ottenere una *
(stelletta); tale risultato può subire dei miglioramenti, pari a dei +
(più).
Riuscire
ad avere tre segni + porta a conquistare una nuova stelletta, fino ad
un massimo di 3 stellette.
Si ha
diritto ad un + per ognuna delle seguenti condizioni:
->
rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità siglato dal Ministero
dell'Interno e da Confindustria, di ulteriori Protocolli che verranno
sottoscritti dal Ministero dell'Interno
con altre associazioni imprenditoriali, nonchè dei protocolli
sottoscritti a
livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;
->
usare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi
inferiori a
1.000 euro (o altri limiti fissati dalla legge);
->
adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di
conformità
delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili
all'impresa o di
un modello organizzativo previsto dal D.Lgs 231/2001;
->
adottare processi volti a garantire forme di Corporate Social
Responsibility;
->
essere iscritti nella white list ossia uno degli elenchi di fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi
di
infiltrazione mafiosa;
->
aderire a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle
associazioni di
categoria o aver previsto clausole di mediazione, quando non
obbligatorie per
legge, nei contratti tra imprese e consumatori per la risoluzione di
controversie.
Comporta
l'aumento del punteggio base il fatto che l'impresa abbia denunciato all'Autorità giudiziaria o
alle forze di polizia uno dei reati
previsti dal regolamento,
commessi a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e
collaboratori; è
necessario, però, che alla denuncia segua l'esercizio dell'azione
penale.
L'impresa
ha l'obbligo di comunicare all'Agcm – entro 10 giorni dal
loro accadere
- ogni modifica intervenuta nei dati presenti nel certificato camerale
o
qualsiasi cambiamento sul possesso dei requisiti necessari per
acquisire il
rating o delle condizioni che comportano aumento del punteggio.
Possono
influire
sulla permanenza dei requisiti anche comunicazioni provenienti dal
ministero
dell’Interno o altre amministrazioni pubbliche: ogni variazione, in
ordine ai
requisiti, di cui vengano a conoscenza deve essere comunicata
all’Autorità.
Procedimento
dell'Agcm
L'Autorità
garante della concorrenza e del mercato ha
60 giorni di tempo, dalla ricezione della richiesta, per pronunciarsi sull'attribuzione del rating.
In
presenza di istanza incompleta, l'Agcm ne dà comunicazione all'impresa
entro 15
giorni; solo dal momento in cui viene completata la domanda iniziano a
decorrere i 60 giorni.
I 60
giorni diventano 90 se sulla
richiesta inoltrata sono intervenute osservazioni da
parte del Ministero
dell'Interno e del Ministero della Giustizia.
Al fine
di
verificare la sussistenza dei requisiti certificati nell'istanza,
l'Agcm può
richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni; in questo caso il
termine di 60 giorni rimane sospeso per un massimo di 45 giorni.
Se
l'Autorità concede il rating di legalità ne dà comunicazione al
richiedente;
l'istante sarà quindi incluso nell'elenco
delle imprese che possiede il rating di legalità, pubblicato
in apposita
sezione del sito agcm.it.
Nell'elenco
viene indicato anche se il rating è stato sospeso, revocato e la data
di scadenza.
Durata
– sospensione - revoca
Il rating di legalità ha durata di due anni
dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
La
procedura di rinnovo prevede che l'impresa, 60 giorni prima della
scadenza,
presenti una certificazione del proprio legale rappresentante che
attesti la
permanenza di tutti i requisiti necessari.
Si ha
la revoca del rating quando avviene in capo all'impresa la perdita di uno dei requisiti
occorrenti per la sua attribuzione. Il provvedimento dell'Agcm decorre
dal
momento in cui il requisito è stato perso.
La
misura
della sospensione si applica,
nell'ambito del procedimento penale per uno dei reati previsti dal
regolamento,
quando c'è il rinvio a giudizio o
l'adozione di misure cautelari personali o patrimoniali; la
sospensione
vige sino alla pronuncia di I grado ovvero sino al perdurare
dell'efficacia
delle misure cautelari.
Si va
incontro alla riduzione del punteggio
– stellette e più – quando non
sussistono più le condizioni per il loro riconoscimento.
Prima
che
il provvedimento di revoca, riduzione del punteggio o sospensione sia
adottato,
l'Autorità deve comunicare all'impresa i motivi che comportano
l'applicazione
della misura.
L'impresa
ha 15 giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione, per
presentare
proprie osservazioni scritte.
NORMATIVA
|
- D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 29/2012, Art. 5-ter
-
Delibera Autorità garante della concorrenza e del mercato 14/11/2012,
n. 24075
-
Decreto ministero Economia e Finanze 20/2/2014, n. 57
-
Delibera Autorità garante della concorrenza e del mercato 5/6/2014, n.
24953 |