Con l’Iva sulle trasferte si perde anche l’Irap

Pubblicato il 01 aprile 2009 L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 84 di ieri, rende noto che l’Iva non detratta sulle prestazioni di vitto e alloggio è indeducibile anche dalla base imponibile Irap. E ciò non solo in assenza di fattura ma anche se l’acquirente ha scelto di non fruire della nuova possibilità pur avendo il documento idoneo. Si ricorda che con la circolare 6/E/2009 già viene negato il riconoscimento fiscale della componente in oggetto come spesa rilevante ai fini Ires. Con quest’ultima posizione assunta dalle Entrate si aggiungono ancora altri dubbi di un contrasto con le regole fiscali. L’Amministrazione ritiene che non sia possibile inquadrare l’Iva fra le componenti negative di reddito in caso ciò derivi da valutazioni discrezionali del contribuente e afferma che l’indeducibilità globale sussiste sia se il contribuente abbia scelto di non detrarre l’Iva pur essendo in possesso di fattura sia se non abbia potuto provvedere all’esercizio del diritto per mancanza del documento. La motivazione sembrerebbe consistere nella non ricorrenza del requisito generale dell’inerenza. L’orientamento dell’Agenzia appare in contrapposizione con quanto espresso nelle pregresse note 517 e 557 del 1980, in cui si chiariva che la sussistenza di motivi di convenienza economica era idonea a fondare la rinuncia da parte dell’imprenditore all’esercizio di diritti a contenuto economico senza ricadute negative sull’inerenza del relativo costo, poiché il fine perseguito è la massimalizzazione del risultato economico.
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