Con la domanda amministrativa di restituzione dei contributi dovuti anche interessi su somme successive
Pubblicato il 02 aprile 2011
Nella sentenza n.
7586 del 1° aprile 2011 la Corte di cassazione ha definito il quesito relativo agli interessi relativi a somme di contributi indebitamenti pagati e percepiti dall'Inps in buona fede. Si chiedeva se dalla data della domanda amministrativa all'ente tali interessi dovevano calcolarsi solo in relazione alle somme già corrisposte oppure se potevano comprendersi anche gli interessi su somme corrisposte successivamente.
In primo luogo la Corte suprema ha sottolineato che in giurisprudenza la domanda amministrativa di restituzione di contributi già pagati è stata assimilata alla domanda giudiziale ex art. 433, c.p.c.
Posto ciò i giudici di legittimità accolgono le doglianze dei ricorrenti riconoscendo la debenza degli interessi, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa, anche per le somme versate in data successiva, con decorrenza dai singoli pagamenti.
In sostanza la sentenza ha precisato che la domanda, anche stragiudiziale purchè idonea alla costituzione in mora, è sufficiente perchè decorrano gli interessi legali anche su somme corrisposte successivamente senza che siano necessarie altre istanze di rimborso.