Con il sostegni-bis rimodulati i termini della definizione agevolata

Pubblicato il 29 luglio 2021

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n.176 del 24 luglio 2021) della Legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021 è stato dato il via libero definitivo alle disposizioni previste dal “Sostegni-bis” (D.L.n.73/2021).

Molte le novità apportate in sede parlamentare rispetto alla stesura originaria del decreto. In primo luogo, tra le conferme, si evidenzia la proroga, al periodo d’imposta 2021, della disciplina di cui all’articolo 48-bis del D.L. n.34/2020: trattasi del credito d’imposta (nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino “eccedente” la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti) rivolto ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei settori del tessile, moda e accessori.  

Confermato anche il credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo di cui all’articolo 81 del D.L.n.104/2020, che resta applicabile alle spese sostenute durante l'anno 2021 relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Novità anche in materia di riscossione. Riprendendo il contenuto dell’articolo 1 del D.L.99/2021 viene differita al 31 agosto 2021 (rispetto all’originario 30 giugno) il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I versamenti dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre. Sono sospese fino al 31 agosto anche le procedure previsto per il blocco dei pagamenti delle PA e quelle previste per la compensazione dei crediti d’imposta con debiti iscritti a ruolo.

Ulteriori novità arrivano sempre dal decreto cd. “Lavoro” (si ripropongo i contenuti degli articoli 1 e 5 del D.L.n.99/2021). Così, nel decreto convertito vengono riprese sia le disposizioni riguardanti la sospensione del cd. “cashback” (seppur relativamente al prossimo semestre 2021) sia quelle riguardanti nuovi crediti d'imposta agganciati all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Previsto, tra gli altri, anche un nuovo credito d’imposta destinato alle imprese che sostengono spese per attività di formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti, in particolare in ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze tecnologiche.

Previsti anche nuovi contributi a fondo perduto per le imprese operanti in particolari settori. Resta, infine, confermato a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti d’imposta e contributi compensabili.

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