Con il microcredito sostegno al lavoro autonomo, microimpresa e persone disagiate
Pubblicato il 18 dicembre 2014
Aggiornate,
con effetto dal 16 dicembre 2014, le regole in
materia di microcredito per l'avvio o lo sviluppo di iniziative
imprenditoriali. La neo disciplina è contenuta nel decreto n. 176 del
17
ottobre 2014, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Possono
essere finanziate anche le retribuzioni di
nuovi dipendenti. L'importo massimo concedibile è pari
a 25.000 euro, che,
in alcuni casi, può arrivare a 35.000. E' presente anche un
finanziamento
diretto a promuovere progetti di inclusione sociale per
persone fisiche
che si trovino in condizioni di particolare disagio economico o sociale.
FINANZIAMENTI
DEL MICROCREDITO
Nella
“Gazzetta Ufficiale” n. 279 del 1° dicembre 2014, è
stato inserito il
decreto Mef avente data 17 ottobre 2014, n. 176, che si occupa di
finanziare:
1.
l'avvio o lo
sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa;
2. progetti di inclusione sociale e
finanziaria per persone fisiche disoccupate o a cui sia stato
sospeso o
ridotto l'orario di lavoro.
Non
rientrano
nell'attività di microcredito:
a) la
concessione di crediti di firma anche nella forma di garanzie personali;
b) la
concessione di finanziamenti a fronte della cessione del quinto dello
stipendio
o della pensione ovvero a fronte di delegazione di pagamento relativa a
un
credito retributivo.
MICROCREDITO
PER IMPRESE O LAVORO AUTONOMO
Beneficiari
Il microcredito deve
intendersi quale attività
di finanziamento a sostegno di lavoratori autonomi
e microimprese,
organizzate in forma individuale, di associazione, o
societaria, dello
sviluppo di iniziative imprenditoriali e dell’inserimento nel mercato
del
lavoro.
I
soggetti non devono essere:
-
lavoratori
autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque
anni;
- lavoratori
autonomi o imprese individuali con un numero di
dipendenti superiore a 5;
- società
con un numero di dipendenti non soci superiore a 10;
- imprese
che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente,
requisiti
dimensionali superiori a
quelli previsti
dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del R.D. 16/3/942, n. 267 (*)
ed un livello
di indebitamento superiore a 100.000 euro.
----------
(*)
I requisiti in parola sono:
-
aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi
antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o
dall'inizio
dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare
complessivo
annuo non superiore ad euro duecentomila;
-
avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad
euro cinquecentomila.
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Spese
finanziabili
I
finanziamenti possono essere diretti:
→
all’acquisto di beni e
servizi strumentali
all’attività svolta, compreso il pagamento di canoni di
leasing e di
polizze assicurative;
→
alla retribuzione di nuovi
dipendenti o soci lavoratori;
→
al pagamento di corsi di formazione
del lavoratore autonomo, dell'imprenditore
e dei relativi dipendenti (per società di persone e società
cooperative
sono finanziati anche corsi di formazione dei soci);
→ al
pagamento di corsi di
formazione anche di natura universitaria o post-universitaria
volti ad
agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche
beneficiarie del finanziamento.
I
finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing
finanziario.
Servizio
di assistenza
E' un onere
dell'operatore di microcredito, in fase istruttoria e durante
il periodo di
rimborso, fornire due tra i seguenti servizi
ausiliari di assistenza e
monitoraggio dei soggetti finanziati:
a)
supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto
finanziato e
all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento
dell'attività;
b)
formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il
profilo della
gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del
personale;
c)
formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per aumentare la
produttività
dell'attività;
d)
supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita.
e) supporto
per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi;
f)
supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità
dell'implementazione del progetto finanziato.
Tali
servizi possono essere affidati a soggetti specializzati, mediante
apposito
contratto avente forma scritta.
Caratteristiche
del finanziamento
Ciascun beneficiario non può
ottenere a titolo
di finanziamento più di 25.000 euro.
Il limite
di importo può aumentare fino a 35.000
euro se il contratto di finanziamento prevede l'erogazione
frazionata ed i
successivi versamenti sono subordinati al verificarsi delle seguenti
condizioni:
a)
pagamento nei termini di almeno le ultime sei rate pregresse;
b)
sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di
risultati
intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di
microcredito.
Uno stesso
soggetto può ricevere un ulteriore finanziamento che sommandosi al
debito
residuo non risulti superiore agli importi massimi stabiliti.
I
finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e la durata massima non può essere superiore a 7
anni; eccezione è il caso del finanziamento per corsi
di formazione di natura universitaria o post-universitaria, dove la
durata deve
essere in linea con quella del corso e comunque non superiore a 10 anni.
PROGETTI DI INCLUSIONE
Sono
previste anche erogazioni economiche dirette a promuovere progetti di inclusione sociale e
finanziaria per persone fisiche che si trovino in una delle
seguenti
condizioni di vulnerabilità economica o sociale:
- stato
di disoccupazione;
- sospensione
o riduzione dell’orario di lavoro per cause non dipendenti
dalla propria
volontà;
- condizioni
di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;
-
significativa contrazione del reddito o aumento delle spese
non derogabili
per il nucleo familiare.
Ad
essere interessati dal finanziamento
sono gli acquisti di beni o servizi
necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto
richiedente o di
un membro del suo nucleo familiare.
Si citano,
a titolo esemplificativo, spese mediche, canoni di locazione, spese per
la
messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per
la
riqualificazione energetica, tariffe per accedere a servizi pubblici
essenziali
(come i servizi di trasporto e servizi energetici), spese per accedere
all'istruzione scolastica.
Rientra
tra i poteri dell'operatore effettuare la verifica della sussistenza
delle
condizioni sopra elencate, anche chiedendo apposite prove documentali,
nonchè
dell'effettivo utilizzo delle somme ricevute per le finalità previste
dal
decreto.
Il beneficiario può ottenere da un medesimo
finanziatore un massimo di 10.000 euro;
i
finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e hanno una durata massima di cinque anni.
Con il
contratto di finanziamento si indica l'impiego dei fondi erogati e si
stabiliscono forme e modalità di svolgimento dei servizi ausiliari di
assistenza verso i soggetti finanziati. Specificatamente vanno fornite
ai
debitori indicazioni utili per migliorare le entrate e le uscite.
SOGGETTI CHE CONCEDONO MICROCREDITO
Possono
concedere microcredito per imprese o
lavoro autonomo i soggetti iscritti in un apposito elenco
(art. 111, comma
1, Testo unico bancario) che rispondano alle seguenti condizioni:
a) forma
di spa, saa, srl e cooperativa;
b)
capitale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo
previsto per
la costituzione delle società per azioni;
c)
requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di
onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali;
d) oggetto
sociale limitato alle sole attività di concessione di finanziamenti ed
attività
accessorie e strumentali;
e)
presentazione di un programma di attività.
Ammessi a
promuovere progetti di inclusione
sociale sono i seguenti soggetti, anche non iscritti
nell'elenco previsto
dall'articolo 111, comma 1, T.u.b.:
a)
associazioni e fondazioni aventi personalità giuridica;
b) società
di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818;
c) aziende
pubbliche di servizi alla persona derivanti dalla trasformazione delle
Istituzioni di assistenza e beneficenza;
d)
cooperative riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità
sociale;
e)
cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.
Detti
organismi devono rispettare le seguenti condizioni:
a)
possesso da parte del responsabile della gestione di appositi requisiti
di
onorabilità;
b)
previsione nell'atto costitutivo o nello statuto dell'esercizio
dell'attività
di microcredito a titolo esclusivo o congiuntamente all'esercizio di
un'attività che abbia obiettivi di inclusione sociale e finanziaria;
c)
previsione nell'atto costitutivo o nello statuto di un organo di
controllo
composto da tre membri in possesso dei requisiti di onorabilità
previsti
all'articolo 8, comma 1, e per cui non ricorrano le condizioni previste
dall'articolo 2399 del codice civile.