Con il microcredito sostegno al lavoro autonomo, microimpresa e persone disagiate

Pubblicato il 18 dicembre 2014
Aggiornate, con effetto dal 16 dicembre 2014, le regole in materia di microcredito per l'avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali. La neo disciplina è contenuta nel decreto n. 176 del 17 ottobre 2014, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Possono essere finanziate anche le retribuzioni di nuovi dipendenti. L'importo massimo concedibile è pari a 25.000 euro, che, in alcuni casi, può arrivare a 35.000. E' presente anche un finanziamento diretto a promuovere progetti di inclusione sociale per persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare disagio economico o sociale.

FINANZIAMENTI DEL MICROCREDITO

Nella “Gazzetta Ufficiale” n. 279 del 1° dicembre 2014, è stato inserito il decreto Mef avente data 17 ottobre 2014, n. 176, che si occupa di finanziare:


1. l'avvio o
lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa;

2. progetti di inclusione sociale e finanziaria per persone fisiche disoccupate o a cui sia stato sospeso o ridotto l'orario di lavoro.


Non rientrano
nell'attività di microcredito:

a) la concessione di crediti di firma anche nella forma di garanzie personali;


b) la concessione di finanziamenti a fronte della cessione del quinto dello stipendio o della pensione ovvero a fronte di delegazione di pagamento relativa a un credito retributivo.


MICROCREDITO PER IMPRESE O LAVORO AUTONOMO

Beneficiari


Il microcredito deve intendersi quale attività di finanziamento a sostegno di lavoratori autonomi e microimprese, organizzate in forma individuale, di associazione, o societaria, dello sviluppo di iniziative imprenditoriali e dell’inserimento nel mercato del lavoro.


I soggetti non devono essere:


- l
avoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;

- lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore a 5;


- società con un numero di dipendenti non soci superiore a 10;


- imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del R.D. 16/3/942, n. 267 (*) ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 euro.


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(*) I requisiti in parola sono:
- aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
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Spese finanziabili


I finanziamenti possono essere diretti:


→ all’acquisto di beni e servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento di canoni di leasing e di polizze assicurative;


→ alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;


→ al pagamento di corsi di formazione del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti (per società di persone e società cooperative sono finanziati anche corsi di formazione dei soci);


al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario.


Servizio di assistenza


E' un onere dell'operatore di microcredito, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, fornire due tra i seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati:


a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;


b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;


c) formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per aumentare la produttività dell'attività;


d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita.


e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi;


f) supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.


Tali servizi possono essere affidati a soggetti specializzati, mediante apposito contratto avente forma scritta.


Caratteristiche del finanziamento


Ciascun beneficiario non può ottenere
a titolo di finanziamento più di 25.000 euro.

Il limite di importo può aumentare fino a 35.000 euro se il contratto di finanziamento prevede l'erogazione frazionata ed i successivi versamenti sono subordinati al verificarsi delle seguenti condizioni:


a) pagamento nei termini di almeno le ultime sei rate pregresse;


b) sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.


Uno stesso soggetto può ricevere un ulteriore finanziamento che sommandosi al debito residuo non risulti superiore agli importi massimi stabiliti.


I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e la durata massima non può essere superiore a 7 anni; eccezione è il caso del finanziamento per corsi di formazione di natura universitaria o post-universitaria, dove la durata deve essere in linea con quella del corso e comunque non superiore a 10 anni.


PROGETTI DI INCLUSIONE


Sono previste anche erogazioni economiche dirette a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria per persone fisiche che si trovino in una delle seguenti condizioni di vulnerabilità economica o sociale:


- stato di disoccupazione;


- sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;


- condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;


- significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.


Ad essere interessati dal f
inanziamento sono gli acquisti di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto richiedente o di un membro del suo nucleo familiare.

Si citano, a titolo esemplificativo, spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per accedere a servizi pubblici essenziali (come i servizi di trasporto e servizi energetici), spese per accedere all'istruzione scolastica.


Rientra tra i poteri dell'operatore effettuare la verifica della sussistenza delle condizioni sopra elencate, anche chiedendo apposite prove documentali, nonchè dell'effettivo utilizzo delle somme ricevute per le finalità previste dal decreto.


Il beneficiario può ottenere
da un medesimo finanziatore un massimo di 10.000 euro; i finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e hanno una durata massima di cinque anni.

Con il contratto di finanziamento si indica l'impiego dei fondi erogati e si stabiliscono forme e modalità di svolgimento dei servizi ausiliari di assistenza verso i soggetti finanziati. Specificatamente vanno fornite ai debitori indicazioni utili per migliorare le entrate e le uscite.


SOGGETTI CHE CONCEDONO MICROCREDITO


Possono concedere microcredito per imprese o lavoro autonomo i soggetti iscritti in un apposito elenco (art. 111, comma 1, Testo unico bancario) che rispondano alle seguenti condizioni:


a) forma di spa, saa, srl e cooperativa;


b) capitale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;


c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali;


d) oggetto sociale limitato alle sole attività di concessione di finanziamenti ed attività accessorie e strumentali;


e) presentazione di un programma di attività.


Ammessi a promuovere progetti di inclusione sociale sono i seguenti soggetti, anche non iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 111, comma 1, T.u.b.:


a) associazioni e fondazioni aventi personalità giuridica;


b) società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818;


c) aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni di assistenza e beneficenza;


d) cooperative riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale;


e) cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.


Detti organismi devono rispettare le seguenti condizioni:


a) possesso da parte del responsabile della gestione di appositi requisiti di onorabilità;


b) previsione nell'atto costitutivo o nello statuto dell'esercizio dell'attività di microcredito a titolo esclusivo o congiuntamente all'esercizio di un'attività che abbia obiettivi di inclusione sociale e finanziaria;


c) previsione nell'atto costitutivo o nello statuto di un organo di controllo composto da tre membri in possesso dei requisiti di onorabilità previsti all'articolo 8, comma 1, e per cui non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.
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