Con il decreto “Semplificazioni“ modifiche al calendario fiscale

Pubblicato il 07 luglio 2022

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto cd.  “Semplificazioni” (D.L. n.73/2022) sono state emanate una serie di importanti disposizioni in termini di semplificazioni fiscali e interventi sociali. Il decreto, che si compone di 47 articoli, è entrato in vigore lo scorso 22 giugno e dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 20 agosto (con le conseguenti possibili modifiche ed integrazioni al testo vigente).

Numerose le novità che, sul piano operativo, hanno coinvolto imprese e professionisti. Tra queste si segnalano: il differimento alla fine del mese di febbraio dei termini per l'approvazione di alcuni modelli dichiarativi; la riduzione dei controlli formali (ex art. 36-ter del DPR 600/73) delle dichiarazioni  precompilate presentate mediante un professionista o un CAF;  l'estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria nonché l'abrogazione – dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 -  della disciplina delle società in perdita sistematica regolate dall’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del D.L.n.138/2011. Assumono, poi, un “peso” non trascurabile gli interventi che incidono sugli adempimenti di periodo. Si tratta, in primo luogo, della nuova periodicità per gli elenchi Intrastat. Con il decreto in esame viene, infatti, stabilito che gli elenchi Intrastat vanno presentati entro il mese successivo del periodo di riferimento anziché entro il giorno 25 del mese successivo. Ulteriore novità ha riguardato il differimento dal 16 al 30 settembre del  termine per l’invio dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (cd. Lipe) relative al secondo trimestre dell’anno di riferimento. Restano invariati, invece, i termini di invio riferiti al primo, al terzo trimestre e al quarto trimestre. Viene, altresì, elevata da 250 a 5.000 euro la soglia al di sotto della quale è consentito il rinvio del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare; la novità riguarda, in ogni caso, le fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.

In tema di “esterometro” il decreto agisce su due fronti. In primo luogo vengono “escluse” dall’obbligo di trasmissione telematica alle Entrate anche le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972.Viene, quindi, introdotto un limite, pari a 5.000 euro, per ciascuna cessione o prestazione, al di sotto del quale la trasmissione dei dati ai fini dell’esterometro non è più dovuta. Viene, altresì, modificata la decorrenza della misura sanzionatoria prevista in caso di omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere di cui all’articolo 11, comma 2-quater, terzo periodo, del D.lgs.n.471/1997, fissandola ora a partire dal 1° luglio 2022. 

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