La plusvalenza realizzata dalla vendita, antecedente al quinto anno dalla data di acquisto, di un immobile situato in un paese estero, effettuata da un contribuente italiano, costituisce un reddito diverso da includere nella dichiarazione dei redditi. Secondo le disposizioni dell’art. 165 del Tuir, la plusvalenza può essere assoggettata all’imposta sostitutiva del 20% solo nel caso in cui il contratto venga stipulato in Italia, con un atto notarile. La specifica arriva dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 143 dello scorso 21 giugno.
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