Le planimetrie allegate ai contratti aventi ad oggetto immobili costituiscono parte integrante della dichiarazione di volontà, quando i contraenti si siano riferiti ad esse nel descrivere il bene.
Le stesse rappresentano, pertanto, mezzo fondamentale per interpretare il negozio, salvo, in ogni caso, il compito che spetta al giudice di merito di risolvere la quaestio voluntatis della maggiore o minore corrispondenza di tali documenti all’intento negoziale ricavato dall’esame complessivo del contratto, nell’ipotesi di non coincidenza tra la descrizione dell’immobile fatta in contratto e la sua rappresentanza grafica contenuta nelle dette piante planimetriche.
E’ quanto ricordato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 26609 depositata il 21 dicembre 2016, e con la quale è stata ritenuta “adeguata” la statuizione con cui i giudici di merito avevano dato conto delle ragioni per le quali avevano ritenuto che, nell’atto di acquisto di un portico, quest’ultimo fosse da considerare bene condominiale sulla base dell’esame della planimetria allegata al testo contrattuale depositato agli atti della lite.
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