Comunicazioni tra comuni e ai comuni dai notai per mezzo della via digitale

Pubblicato il 26 febbraio 2014 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2014, è stato pubblicato il Decreto de ministero dell'Interno del 12 febbraio 2014 contenente “Modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale, di anagrafe e di stato civile, nonché tra comuni e notai per le convenzioni matrimoniali” in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del Decreto-legge n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012.

Ai sensi delle disposizioni ivi contenute, a partire dal 1° gennaio 2015, le comunicazioni tra comuni in materia elettorale dovranno essere inoltrate per via telematica sulla base di un modello allegato al decreto medesimo.

Inoltre, anche le comunicazioni e la trasmissione tra comuni di atti e documenti previsti dal regolamento anagrafico nonché di atti e documenti previsti dal regolamento di stato civile dovranno essere effettuate tra caselle di posta elettronica istituzionale.

L'articolo 4 del decreto, infine, sancisce che “le comunicazioni e le trasmissioni degli atti ai comuni, anche ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali, sono effettuate dai notai a mezzo di posta elettronica certificata. Gli atti trasmessi unitamente alla comunicazione sono firmati digitalmente per attestarne la conformità all'originale”.
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