E’ competente l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ad intervenire nei confronti di pratiche commerciali scorrette nel settore delle comunicazioni.
Così ha stabilito il Consiglio di Stato, nell'ambito di due contenziosi (su ricorso dell’Antitrust) che vedevano schierate le associazioni di consumatori contro note compagnie telefoniche. La questione era sorta, in particolare, poiché dette compagnie avevano attivato servizi di navigazione in Internet e di segreteria telefonica sulle sim vendute senza aver previamente acquisito il consenso dei consumatori e senza averli resi edotti dell’esistenza della preimpostazione di tali servizi e della relativa onerosità.
Attraverso due pronunce (sentenza n. 16 e n. 17/2015 del 9 febbraio 2016) il Consiglio di Stato ha escluso eventuali problemi di riparto di competenza e di sovrapposizione di interventi, essendo l’Autorità Antitrust l’unica inequivocabilmente preposta alla repressione di pratiche commerciali scorrette e derivanti – come nella specie – dall'inosservanza di obblighi informativi.
E che l’Autorità Antitrust abbia competenza esclusiva a sanzionare le pratiche commerciali sleali anche nel settore delle comunicazioni, è previsto dallo stesso art. 27 comma 1bis D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo).
Quanto infine al rapporto tra discipline – da un lato quella generale del Codice del consumo e dall'altro quella settoriale del Codice delle comunicazioni elettroniche – l’Adunanza Plenaria Cds ha ritenuto che la soluzione di un eventuale contrasto vada trovata facendo applicazione del criterio di specialità tra fattispecie e non tra settori.
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