Comunicazioni obbligatorie. La nuova modulistica da gennaio 2013
Pubblicato il 20 dicembre 2012
Con la
nota n. 16176 del 19 novembre 2012, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, illustra le principali novità in tema di comunicazioni obbligatorie rese dai datori di lavoro, ai sensi del Decreto direttoriale n.
235 del 5 ottobre 2012, con cui appunto sono stati aggiornati gli standard del Sistema Informatico delle CO, relativamente alle nuove assunzioni, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.
Si ricorda che tali nuovi standard sono stati pubblicati sul sito internet www.clicklavoro.gov.it, insieme alle relative istruzioni d’uso contenenti appunto le disposizioni a cui i servizi competenti, i soggetti obbligati e i soggetti abilitati devono attenersi per utilizzare il sistema in maniera corretto.
Queste nuove disposizioni, che entreranno in vigore dal 10 gennaio 2013, riguardano le comunicazioni relative a:
- contratti a tempo determinato: il modulo "Unificato-Lav" deve essere utilizzato anche per comunicare la "prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro", ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2012;
- contratto di apprendistato: viene previsto un campo specifico denominato "Data fine periodo formativo" in cui si deve indicare la data in cui termina il periodo formativo. Inoltre, è stata aggiunta la dicitura "fine periodo formativo" nella tabella CO_trasformazioneRL che dovrà essere utilizzata solo in caso di termine anticipato del periodo formativo;
- rettifiche: è stata ammessa la possibilità per il datore di lavoro di far effettuare rettifiche d'ufficio ai Centri per l'Impiego oltre i previsti 5 giorni, a seguito di verbale d'ispezione, variazione di agevolazione, variazione dati del permesso di soggiorno.
Relativamente al contratto di apprendistato, le nuove comunicazioni obbligatorie si sono rese necessarie a seguito dei profondi mutamenti che la disciplina stessa dell’apprendistato ha subito con l’entrata in vigore del decreto legislativo
14 settembre 2011 e della legge n.
92/2012.
Tali modifiche hanno portato ad individuare, relativamente alla fattispecie dell’apprendistato, due periodi e conseguenti termini: il primo riferito al "
periodo di formazione", durante il quale sussiste il divieto di licenziamento in assenza di una giusta causa o giustificato motivo; il secondo, successivo e non necessariamente coincidente, riferito all'intero contratto in relazione al quale è possibile recedere dal contratto stesso con preavviso ex articolo 2118.
Alla luce di tutto ciò, il ministero del Lavoro, nell’aggiornare le comunicazioni obbligatorie, ha previsto per il contratto di apprendistato il campo specifico
"data fine periodo formativo", che deve riportare la data in cui termina il periodo formativo, che in caso di apprendistato stagionale coincide con la data di fine rapporto.