Si allungano i tempi delle attività relative all’eventuale recupero dei debiti INPS per gli anni 2020 e precedenti. Infatti, vista la coincidenza con il periodo festivo e al fine di venire incontro alle esigenze degli intermediari delegati, l’INPS ha comunicato che le attività relative all’eventuale recupero dovranno essere avviate soltanto al termine della gestione delle eventuali modifiche comunicate a correzione dei flussi Uniemens e, in ogni caso, non prima di 30 giorni a decorrere dal 17 gennaio 2022.
A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 4716 del 29 dicembre 2021, puntualizzando che la quantificazione delle sanzioni civili di cui all’avviso di addebito avverrà ai sensi di quanto disposto dall’art. 116, co. 8, lett. a) e b), della L. n. 388/2000.
Con il messaggio n. 4637 del 23 dicembre 2021, l’INPS ha reso noto di aver proceduto all’invio delle comunicazioni di debito, per gli anni 2020 e precedenti, alle aziende committenti, pubbliche e private, che hanno denunciato tramite flussi Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata.
La situazione debitoria oggetto delle comunicazioni di debito inviate attiene:
Nelle istruzioni allegate alla suddetta comunicazione di debito viene indicato, in presenza di “Situazione debitoria non corretta”, un termine di 15 giorni per la trasmissione dei flussi di correzione di eventuali denunce erroneamente presentate dalle aziende committenti. A tale proposito, si precisa che il suddetto termine, oltre a essere ordinatorio, è finalizzato a facilitare l’allineamento tra i dati rilevabili dalla lettura delle denunce Uniemens e i versamenti acquisiti a sistema e la corretta esposizione dei dati utili nell’estratto conto dei soggetti beneficiari della contribuzione.
Come specificato in premessa, le attività relative all’eventuale recupero dovranno essere avviate soltanto al termine della gestione delle eventuali modifiche comunicate a correzione dei flussi Uniemens e, in ogni caso, non prima di 30 giorni a decorrere dal 17 gennaio 2022.
Particolare attenzione, inoltre, deve essere rivolta dalle aziende committenti alle situazioni di avvenuta notifica di comunicazioni di debito aventi ad oggetto la contribuzione relativa ai periodi per i quali erano operanti disposizioni normative di sospensione dei termini di versamento in relazione alle misure legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In tali casi, pur in presenza di avvenuti versamenti nella misura e secondo le tempistiche previste per le specifiche misure di rateazione, possono emergere le seguenti situazioni:
Si comunica infine che sono in corso le attività di annullamento d’ufficio delle comunicazioni per le quali è stato accertato a livello centrale un invio erroneo. Della circostanza sarà data tempestiva comunicazione alle aziende committenti. Gli intermediari potranno prendere visione di tale informazione accedendo al Cassetto previdenziale. Per tali comunicazioni, annullate d’ufficio, pertanto, gli intermediari non dovranno svolgere alcuna attività.
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