Comunicazioni beni concessi in godimento e finanziamenti dai soci, proroga al 31 gennaio 2014

Pubblicato il 09 dicembre 2013 Dopo la pubblicazione online del modello di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei beni concessi in godimento a soci o a familiari dell'imprenditore e dei finanziamenti/capitalizzazioni effettuati da soci o familiari nei confronti dell'impresa, con le relative istruzioni per la compilazione, i dubbi sollevati dai contribuenti tenuti all’adempimento e dalle varie categorie dei professionisti interessati non erano stati del tutto dissipati.

Per tali ragioni, la proroga della scadenza fissata per il 12 dicembre 2013 è stata più volte auspicata.

A pochi giorni dalla data prevista in calendario, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con un comunicato stampa, datato 6 dicembre 2013, nel quale si afferma che sono da ritenersi validi gli invii effettuati antro il 31 gennaio 2014 delle comunicazioni all’Anagrafe tributaria relativi agli eventi del 2012.

Analogamente a quanto accaduto per lo spesometro, l’Agenzia si impegna così a mantenere aperti i canali telematici Entratel e Fisconline oltre la scadenza di giovedì prossimo, e sempre entro il 31 gennaio del nuovo anno potranno essere trasmessi gli eventuali files che annullano o sostituiscono i precedenti invii.

Il comunicato stampa pur non introducendo una proroga formale, sottointende che la comunicazione che verrà completata nel termine lungo non darà luogo ad alcuna sanzione, essendo considerata tempestivamente inviata.

Nelle motivazioni agenziali si legge la volontà di concedere un maggior lasso temporale per andare incontro alle “difficoltà rappresentate dai contribuenti obbligati” ai suddetti adempimenti: cosa che comunque la sola proroga di certo non risolve.

Nello specifico le questioni ancora aperte che rischiano di sommergere l’Anagrafe tributaria con dati inutili ai fini dell’accertamento sintetico sono, per esempio, l’obbligo di comunicare il totale dei versamenti e dei finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate senza tener conto delle restituzioni avvenute in corso d’anno. Allo stesso modo, appare poco chiara l’esclusione della comunicazione introdotta a favore dei soggetti in contabilità semplificata, che non hanno un conto dedicato alla gestione dell’impresa, dato che tale esonero appare in contrasto con le precedenti indicazioni dell’Agenzia circa la tracciabilità delle movimentazioni aziendali.
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