La trasmissione della comunicazione di smart working deve essere eseguita esclusivamente utilizzando l'applicativo informatico disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Infatti, non sono ammesse modalità di trasmissione equipollenti all'utilizzo della piattaforma informatica. Quindi, l’invio della comunicazione in oggetto a mezzo PEC non assolve l’adempimento prescritto dalla normativa vigente.
A renderlo noto è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 2548 del 14 luglio 2021.
Come stabilito dall’art. 11 del D.L. n. 52/2021, convertito in L. n. 87/2021, fino al 31 dicembre 2021, le modalità di comunicazione del lavoro agile restano quelle previste dall'art. 90, co. 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020.
In pratica, occorre utilizzare la procedura semplificata già in uso (per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore), che prevede esclusivamente l’uso di modulistica e applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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