Con il provvedimento del 29 marzo 2007, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 86 di ieri, l’Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità e i contenuti delle comunicazioni per le perdite sui titoli quotati.
Per mantenere la deducibilità delle minusvalenze superiori a 50mila euro, realizzate nel 2004 e nel 2005 su azioni o titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, dovranno essere inviati entro il 12 giugno 2007 i dati necessari all’Amministrazione finanziaria per effettuare l’accertamento.
Per le minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2006, invece, i dati dovranno essere inviati annualmente entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di realizzo.
La comunicazione va effettuata in carta libera e deve essere consegnata o spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Direzione regionale delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale.
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