Per quest’anno, il Ministero del Lavoro ha reso noto il differimento del termine per le comunicazioni relative alle attività di lavoro notturno e alle attività definite usuranti svolte dai lavoratori dipendenti e valevoli per beneficiare dell’accesso anticipato a pensione.
L’adempimento, riguardante tutte le imprese che adoperano lavoratori addetti a lavorazioni specificatamente individuate dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dovrà essere assolto – anche per il tramite delle associazioni sindacali alle quali sia stata prestata adesione o sia stato conferito mandato ovvero per il tramite dei professionisti indicati dall’art. 1, legge 11 gennaio 1979, n. 12 – mediante il modello denominato LAV_US raggiungibile sul sito istituzionale servizi.lavoro.gov.it.
Si rammenta che la mancata comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
Il differimento non riguarda la comunicazione di inizio lavorazioni a catena prevista dal comma 2, art. 5, del medesimo testo legislativo, per le quali resta il termine di 30 giorni.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".