Comunicazione delle spese per abbonamenti ai trasporti pubblici. Nuove FAQ

Pubblicato il 06 novembre 2024

In data 5 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le risposte alle domande più frequenti relative alla comunicazione delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (Mod. 730).

Nella sezione apposita del sito istituzionale, l’Agenzia ricorda che gli enti pubblici e i soggetti privati affidatari dei servizi di trasporto pubblico sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti nel corso dell’anno d’imposta precedente. Parallelamente, i soggetti che erogano rimborsi per tali spese devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi effettuati nell’anno precedente, indicando il beneficiario del rimborso e l’anno di riferimento della spesa rimborsata. L’invio della comunicazione è facoltativo per gli anni 2023 e 2024 e obbligatorio a partire dal periodo d’imposta 2025.

NOTA BENE: Le comunicazioni devono essere trasmesse, in via telematica, entro il 16 marzo con riferimento ai dati dell’anno precedente. Dal 2021 (anno d’imposta 2020) vanno trasmessi solo i dati relativi alle spese effettuate con strumenti di pagamento tracciabili.

Di seguito i nuovi chiarimenti resi in merito al diritto di opposizione del contribuente e la trasmissione dei dati di spesa.

Trasmissione dati degli abbonati, diritto opposizione per il contribuente

In base ad una FAQ del 5 novembre 2024 dell'Agenzia delle Entrate, le aziende di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale sono tenute a trasmettere all'Agenzia i dati relativi agli abbonamenti dei loro clienti ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. È sempre opportuno informare il titolare dell’abbonamento che i suoi dati saranno inviati all’Agenzia delle Entrate per questo scopo e che potrà esercitare il diritto di opposizione. Tale diritto è regolato dal paragrafo 9 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, intitolato “Opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale”. Il contribuente deve essere messo in condizione di opporsi all’invio dei propri dati relativi alle spese sostenute.

Le modalità per esercitare l’opposizione sono consultabili sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate alla sezione dedicata: Schede - Opposizione all’utilizzo dei dati delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per la dichiarazione dei redditi precompilata - Che cos'è - Agenzia delle Entrate.

Trasmissione dei dati di spesa con o senza nominativo del titolare dell'abbonamento

Una seconda FAQ chiarisce che i dati di spesa devono essere sempre trasmessi all'Agenzia delle Entrate se, nell’abbonamento venduto, pur assente il nominativo del destinatario, sono comunque presenti indicazioni riconducibili in modo univoco al titolare. Secondo il documento di prassi (Circolare 14/E del 2023), il titolo di viaggio deve contenere tutte le informazioni utili per individuare il servizio reso, quali il soggetto utilizzatore, il periodo di validità, la spesa sostenuta e la data di sostenimento della spesa. Tali requisiti sono soddisfatti anche se la documentazione non include esplicitamente il nominativo dell’avente diritto, purché sia riconducibile in modo univoco al titolare, ad esempio attraverso il numero identificativo dell’abbonamento intestato allo stesso. Al contrario, se il titolo di viaggio non prevede alcuna individuazione del soggetto titolare dell’abbonamento, i relativi dati non devono essere trasmessi, poiché l’azienda non dispone di un dato obbligatorio necessario per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Gestione e comunicazione dei rimborsi erogati da terzi

Secondo la terza FAQ pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, le aziende di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale sono tenute a comunicare i rimborsi anche se i dati di spesa originari sono stati gestiti da un altro soggetto, come ad esempio un tabaccaio. In particolare:

Se l'azienda di trasporto eroga un rimborso a fronte di un titolo di viaggio emesso da un altro soggetto, deve raccogliere e trasmettere i dati richiesti dal Tracciato Record D delle specifiche tecniche. Questi dati includono

In tali casi, la comunicazione è sempre obbligatoria.

Se, nello stesso anno fiscale, l'azienda di trasporto dispone anche dei dati di spesa relativi all’abbonamento per il quale ha erogato un rimborso, deve comunicare l’importo netto dell’abbonamento utilizzando il Tracciato Record C (spesa). Questo assicura che tutte le spese e i rimborsi siano correttamente registrati e contabilizzati nella dichiarazione precompilata del contribuente.

Trattazione dei dati per abbonamenti acquistati e rimborsi parziali in anni differenti

La quarta FAQ affronta un caso specifico in cui un abbonamento viene acquistato a dicembre 2024 e successivamente viene effettuato un rimborso parziale della spesa ad aprile 2025. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i dati da trasmettere devono sempre riferirsi all'anno d’imposta in cui si sono verificati gli eventi finanziari.

NOTA BENE: I dati relativi alla spesa devono essere comunicati nell’anno d’imposta in cui è stata effettuata (2024), mentre i dati relativi ai rimborsi devono essere comunicati nell’anno d’imposta in cui sono stati erogati (2025), sempre indicando l’anno di riferimento della spesa originaria.

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