La comunicazione d’avvio del procedimento non deve già contenere i motivi del provvedimento finale. Gli elementi di detta comunicazione sono predeterminati per legge (art. 8 Legge n. 241/1990), sicché richiedere un’adeguata motivazione già nella comunicazione di avvio – come fa la parte ricorrente nel caso esaminato – significa trasformarla in una sorta di provvedimento anticipato, non prospettato dal legislatore della cit. Legge n. 241/1990.
In altre parole, il precetto contenuto nel suindicato art. 8 – secondo cui la comunicazione di avvio del procedimento deve indicare l’oggetto del procedimento promosso – deve intendersi sufficientemente rispettato quando venga indicata la questione che sarà in seguito esaminata dall'amministrazione con l’apporto collaborativo e difensivo del privato, senza la necessità di una dettagliata specificazione delle ragioni poste a fondamento del procedimento attivato.
Ed ancora, ai fini dell’annullamento d’ufficio dell’assegnazione in locazione di un edificio comunale, l’interesse patrimoniale perseguito dall'Ente locale – nella specie finalizzato all'adeguamentodel canone di locazione ai parametri di legge – può costituire ex se, senza necessità di ulteriori dissertazioni argomentative, una valida attestazione della sussistenza dell’interesse pubblico prevalente (ex art. 21 nonies Legge n. 241/1990).
L’interesse dell’Amministrazione all'utilizzazione del patrimonio comunale secondo modalità più remunerative, difatti, ben può ritenersi prevalente rispetto all'interesse del conduttore a permanere nell'immobile in questione e non costituisce – salvo eventuali profili di tutela di competenza del giudice dei diritti – valido impedimento alla predetta decisione di annullamento d’ufficio.
Sono questi i principi enunciati dal Tar Sardegna, con sentenza n. 255 del 12 aprile 2017.
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