Comunicazione bonus energetici 2022: obbligo in scadenza

Pubblicato il 10 marzo 2023

Con i decreti-legge nn. 176/2022 e 144/2022 è stato previsto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare di vari crediti di imposta maturati per l’acquisto di fonti energetiche da parte delle imprese negli ultimi mesi del 2022.

In particolare, ci si riferisce:

Bonus energetici: modello per la comunicazione e tempistica

Ai fini comunicativi, l’Agenzia delle Entrate con provvedimento prot. 44905 del 16 febbraio 2023 ha approvato il modello e le relative istruzioni che il beneficiario dei crediti d’imposta deve inviare. In caso di mancato invio, si decade dal diritto alla fruizione del credito residuo.

NOTA BENE: La trasmissione del modello deve avvenire tra il 16 febbraio e il 16 marzo 2023.

Si può provvedere direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

ATTENZIONE: Il provvedimento agenziale specifica che eventuali comunicazioni scartate potranno essere ritrasmesse entro il 21 marzo 2023.

Inoltre, viene stabilito che:

ATTENZIONE: A decorrere dal 17 marzo 2023, se l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulta superiore all’importo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il modello F24 verrà scartato dando apposita comunicazione tramite ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Nella compilazione del modello, il quadro A richiede che siano indicati, per ciascuna tipologia di credito:

Se si rende necessario rettificare la comunicazione inviata, occorre prima chiedere l’annullamento della precedente e poi trasmettere, entro i termini, una nuova comunicazione.

NOTA BENE: Con provvedimento agenziale prot. 56785 del 1° marzo 2023 è stato esteso l'ambito di detta comunicazione anche al credito d’imposta spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il III trimestre 2022.

Utilizzo dei crediti d’imposta

Si rammenta che i crediti d’imposta energetici devono essere utilizzati in compensazione entro il 30 settembre 2023; quello per le imprese esercenti attività agricola e della pesca entro il 30 giugno 2023.

Nella motivazione del provvedimento 44905/2023 si legge che l’invio della comunicazione secondo le modalità descritte non preclude la futura comunicazione della cessione del credito, secondo quanto previsto nel provvedimento del 30 giugno 2022.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy