Comunicazione beni dell’impresa e finanziamenti da soci: dubbi da sciogliere
Pubblicato il 30 ottobre 2013
In vista dell’adempimento che grava su molte imprese circa la comunicazione telematica
dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari e dei dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa – entrambi da assolvere entro il 12 dicembre 2013 – non pochi sono i dubbi che restano ancora aperti.
I nuovi obblighi dichiarativi sono stati introdotti da due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2013, che oltre a fornire i modelli di compilazione, hanno fissato anche come termine ultimo per le comunicazioni il 30 aprile dell’anno successivo. Per i dati relativi all’anno 2012, primo anno di applicazione della nuova comunicazione, invece, si deve rispettare la scadenza del 12 dicembre.
Per quanto riguarda le modalità di comunicazione, gli stessi provvedimento agenziali ricordano che si dovranno utilizzare solo i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate: Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari autorizzati.
I soggetti obbligati alla comunicazione sono solo coloro che svolgono attività d’impresa; coloro che pur svolgendo un’attività d’impresa non hanno una contabilità ordinaria, devono dotarsi di un sistema di monitoraggio extracontabile delle somme provenienti dai soci. Viceversa, nessuna comunicazione deve essere effettuata da quei soggetti che svolgono attività istituzionale come: società semplici, studi associati, enti non commerciali.
Riguardo all’obbligo di trasmissione è da sottolineare come nessun vincolo è previsto per chi effettua il finanziamento, mentre è tenuto solo chi lo riceve. Ai fini dell’accertamento sintetico, devono essere riportati solo i versamenti di persone fisiche. Si devono comunicare tutte le somme versate a titolo di finanziamento o di capitalizzazione a partire dal 1° gennaio 2012. Non si devono segnalare i versamenti anteriori all’anno 2012 né i finanziamenti operati dalla società al socio, le capitalizzazioni e i prestiti che non hanno superato annualmente la soglia dei 3.600 euro né tantomeno gli apporti in natura.
Per quanto rigurarda la comunicazione dei bei ai soci, si attendono chiarimenti ulteriori dato che da più parti è stata sollevata la questione che la compilazione e trasmissione del modello da parte della società concedente o socio utilizzatore equivale ad una vera autodenuncia della violazione delle disposizioni antielusive previste dall’articolo 2 del DL n.
138/2011.