Lo Stato membro Ue non è obbligato a prevedere che siano comunicati al danneggiato da un sinistro stradale, i dati relativi al soggetto ritenuto responsabile.
Lo ha chiarito la Corte di Giustizia Ue, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale in ordine all'interpretazione della direttiva 96/46/CE del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. La questione era stata posta dalla Corte Suprema lettone, investita di una controversia ove una società di filobus si era vista sostanzialmente negare informazioni circa il conducente di un taxi, che gli aveva procurato dei danni a seguito di un sinistro stradale.
L’art. 7 lett. f) della sopra menzionata direttiva – riferiscono gli euro giudici con sentenza resa il 4 maggio 2017 nella causa C 13/16 – deve essere interpretato nel senso che non impone l’obbligo di comunicare dati personali ad un terzo, al fine di consentirgli di proporre un ricorso per il risarcimento dinanzi ad un giudice civile, per i danni causati dalla persona interessata alla tutela di tali dati. Pur tuttavia, il medesimo art. 7 lett. f) non osta a che una siffatta comunicazione sia effettuata sulla base del diritto nazionale.
In tale ultimo caso, però, gli Stati membri sono tenuti a precisare le condizioni alle quali la trasmissione dei dati personali sia da considerarsi lecita, ossia (come esplicitato dalla stessa direttiva comunitaria) quando la stessa sia necessaria per il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure dei terzi a cui vengano comunicati i dati
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