Da domani, 10 febbraio, gli operatori Iva classificati come montani, colpiti da eventi calamitosi in stato di emergenza al 31 gennaio 2020, possono presentare l’istanza per il contributo a fondo perduto.
La notizia è giunta con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 36282, emesso il 5 febbraio 2021, che ha illustrato i termini e le modalità di presentazione delle istanze in argomento.
Il riferimento è all’articolo 60, comma 7-sexies, DL n. 104/2020 (Decreto Agosto) che ha dato la possibilità di inoltro delle domande per avere l’erogazione del contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 25 del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio), anche a quegli operatori Iva che non l’avevano presentata nel periodo stabilito dal provvedimento agenziale del 10 giugno 2020 (ossia dal 15 giugno al 13 agosto 2020) e con domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi ancora in atto al 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dell’emergenza Covid-19).
Le istanze devono essere inviate nel periodo compreso tra il 10 ed il 24 febbraio 2021, esclusivamente utilizzando la procedura disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Solo nel caso in cui in cui l’ammontare del contributo, calcolato in base all’articolo 25, DL n. 34/2020, risulti superiore a 150.000 euro, oltre all’invio tramite portale, il modello dell’istanza (comprensivo del quadro A - autocertificazione antimafia) può essere trasmesso in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente, tramite PEC all’indirizzo: Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.
Sono interessati:
Inoltre, tali soggetti, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, devono avere il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni classificati totalmente montani, il cui elenco è predisposto dall'ISTAT o ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9/1993. Comunque, non devono essere inseriti nella lista indicativa dei comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle Entrate il 30 giugno 2020.
L’ammontare massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario - specifica il provvedimento - è pari al contributo richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte. Qualora l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100 per cento.
L’importo sarà accreditato sul conto corrente in base all’Iban indicato nella richiesta.
Il contributo spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data antecedente il 1° maggio 2020.
In caso di indebita fruizione l’importo verrà recuperato e sarà applicata la sanzione dal 100 al 200% della misura del credito stesso, oltre agli interessi.
Il soggetto può regolarizzare la propria posizione restituendo spontaneamente la somma con i relativi interessi, tramite versamento con modello F24, senza possibilità di compensazione. Gli appositi codici tributo saranno resi noti con una prossima risoluzione.
L’aiuto in parola è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche.
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