La Cassazione, sentenza n. 13231 del 20 giugno 2005, sostiene che per il Comune non è richiesta l'assistenza tecnica nel processo tributario; se, quindi, la difesa in udienza (ovvero la rappresentanza) è stata affidata ad un professionista non abilitato (causando l'irrituale assistenza rispetto a quanto disciplina l'articolo 3-bis della legge 88/2005, che individua nel dirigente ufficio tributi la rappresentanza dell'ente locale nel processo tributario), ciò non determina di per sé la nullità del procedimento per violazione delle regole sulla capacità di stare in giudizio dell'ente Comune, né l'invalidità della sentenza.
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