Comune risarcisce deposito allagato

Pubblicato il 14 ottobre 2016

I giudici di Cassazione hanno confermato la condanna di un Comune al risarcimento dei danni subiti da una ditta per il deterioramento della merce che la stessa custodiva in un deposito, a seguito dell’allagamento di quest'ultimo, dovuto alle acque piovane provenienti dalla strada pubblica.

Ferma restando la responsabilità dell’Ente locale per non aver dotato la strada di un idoneo impianto fognario, la Corte d’appello aveva riconosciuto la concorrente responsabilità del proprietario dei locali condotti in locazione dalla danneggiata, in considerazione della presenza di una rampa di accesso irregolare che aveva agevolato la velocità di scorrimento e la penetrazione dell’acqua nel locale.

La statuizione non aveva accontentato il Comune il quale si era rivolto alla Corte di legittimità sostenendo la sussistenza di un evento eccezionale – appunto la realizzazione irregolare della rampa - costituente causa esclusiva dell’allagamento che avrebbe escluso qualsivoglia sua responsabilità.

Sistema fognario insufficiente Ente responsabile

La Corte di cassazione – sentenza n. 20653 del 13 ottobre 2016 – non ha, tuttavia, condiviso dette considerazioni sottolineando come i giudici di secondo grado avessero correttamente basato l’affermazione della responsabilità del ricorrente sull’accertamento compiuto dal Ctu circa l’insufficienza del sistema fognario predisposto dall’Ente a garantire il convogliamento, la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane.

Accertamento da confermare in quanto non validamente censurato dal Comune, il quale, per contro, non aveva addotto alcun significativo elemento di fatto tale da dimostrare che il sistema fognario funzionasse al meglio ovvero che vi fosse un evento, naturale o umano, atto ad escludere qualsivoglia efficacia causale, rispetto all’allagamento, del funzionamento del sistema fognario comunale. 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Codice della crisi: novità dal correttivo-ter

10/10/2024

Intercettazioni: limite di durata di 45 giorni. Sì del Senato

10/10/2024

Dal correttivo-ter integrazioni al Codice della crisi

10/10/2024

CCNL Porti - Flash

10/10/2024

Mini contratti di sviluppo: obiettivi e agevolazioni per le imprese del Mezzogiorno

10/10/2024

Piano Transizione 5.0, unificazione impianti fotovoltaici. Nuovi chiarimenti

10/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy