Nel caso in cui una prestazione diventi parzialmente impossibile, l’altra parte, salvo il diritto al recesso (se ne ricorre il caso), ha diritto ad una riduzione del prezzo ex articolo 1464 del Codice civile e, per converso, verrà fornita solo quella parte della prestazione non divenuta impossibile.
L’impossibilità parziale, invero, ha effetto risolutivo solo quando, avuto riguardo all’interesse delle parti, investa l’essenza stessa dell’operazione negoziale, privando il resto, in parte significativa, di utilità o mutando significativamente lo scopo perseguito con il negozio.
Così, dopo la firma di un preliminare di compravendita di un immobile, la circostanza che sia stata riconosciuta, in corso di causa, l’impossibilità del trasferimento anche del giardino, non rende la prestazione del venditore, di per sé, impossibile.
Anche a voler ritenere il giardino come pertinenza dell’alloggio, si è, comunque, in presenza solo di una parziale impossibilità sopravvenuta e la parte debitrice è comunque tenuta ad adempiere eseguendo la prestazione rimasta possibile.
Il compratore, in detto contesto, può difatti chiedere l'esecuzione in forma specifica contestualmente ad una riduzione del prezzo.
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 4939 depositata il 27 febbraio 2017.
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