Compravendita nulla. Possesso utile a usucapione?

Pubblicato il 28 agosto 2019

La Corte di cassazione ha fornito precisazioni su quando sia possibile affermare l’esistenza di un possesso ad usucapionem nell’ipotesi di una compravendita di bene immobile nulla perché realizzata in forma verbale, cui le parti abbiano comunque dato esecuzione.

Il giudice di merito - si legge nel testo della sentenza n. 21726 del 27 agosto 2019 - può affermare l'esistenza di un possesso utile ai fini dell’usucapione solamente qualora si configuri un atto idoneo a realizzarne l'interversione.

Detto atto, tuttavia, non può essere rappresentato da comportamenti - trasferimento della residenza o attivazione utenze - che di per sé non presuppongono il possesso, ma solo un mero rapporto di detenzione qualificata.

Necessario atto idoneo a realizzare l’interversione

Il principio di diritto è stato enunciato per risolvere la specifica vicenda sottoposta all’esame degli Ermellini, in cui una Snc aveva adito le vie giudiziarie al fine di ottenere la condanna al rilascio di un suo appartamento, asseritamente occupato senza titolo dai convenuti.

Questi, nel costituirsi in giudizio, avevano eccepito di essere entrati nell'immobile dietro consegna delle chiavi da parte della società attrice, avendolo dalla medesima acquistato con versamento del prezzo pattuito per la compravendita. In via riconvenzionale, avevano invocato l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del bene in loro favore.

L’acquisto per usucapione era stato dichiarato dai giudici di merito e contro questa statuizione la Snc aveva promosso impugnazione dinnanzi alla Corte di legittimità.

In detta sede, i giudici di Piazza Cavour hanno accolto le doglianze di parte ricorrente, disponendo il rinvio della causa per un nuovo esame di merito.

In particolare, la Cassazione ha spiegato che la Corte territoriale dovrà procedere ad un nuovo apprezzamento del rapporto negoziale in concreto posto in essere tra le parti, al fine di determinare se a fronte di esso, pur in presenza dell'evidente causa di nullità della compravendita di bene immobile realizzata dalle parti in forma verbale, si possa configurare, anche per effetto di un eventuale atto di interversio possessionis posto in essere dagli odierni controricorrenti, il possesso utile ad usucapionem, ed eventualmente l'acquisto a titolo originario, in capo ai medesimi, del diritto di proprietà a tale titolo.

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