Compravendita Mancata restituzione acconto non è appropriazione indebita

Pubblicato il 30 marzo 2017

Nell’ambito delle compravendite immobiliari, il promittente venditore che, a seguito della risoluzione del contratto, non restituisca al promissario acquirente l’acconto sul prezzo del bene promesso in vendita, non commette il delitto di appropriazione indebita, bensì un mero inadempimento di natura civilistica.

E’ questo il principio di diritto da ultimo affermato dalla Corte di cassazione, Seconda sezione penale.

Solo inadempimento di natura civilistica

Nella decisione, viene, in particolare, sottolineato che l’acconto, così come la caparra, non hanno, per quel che interessa ai fini penalistici, alcun impiego vincolato.

Conseguentemente, entrando la somma di denaro a far parte del patrimonio dell’accipiens, a carico di costui, nel caso in cui il contratto venga meno fra le parti, con conseguenti effetti restitutori, matura solo un obbligo di restituzione che, se non adempiuto, integra, a sua volta, solo gli estremi di un inadempimento di natura civilistica.

Con la sentenza n. 15815 del 29 marzo 2017, è stato, quindi, rigettato il ricorso promosso dal Procuratore generale presso la Corte d’appello competente, contro la sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste, pronunciata dai giudici di merito nei confronti di un uomo, imputato del reato di appropriazione indebita per non aver restituito la somma ricevuta in acconto del prezzo di un preliminare di compravendita, successivamente risolto.

A detta del ricorrente - e diversamente da quanto concluso dalla Suprema corte - le somme consegnate in acconto non potevano considerarsi patrimonio originario dell’accipiens in quanto consegnate con chiara finalità di destinazione e, quindi, suscettibili di appropriazione.

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