La Corte di cassazione sulla questione della restituzione della caparra versata dal promittente acquirente in caso di accertamento della sopravvenuta impossibilità di procedere alla stipula del contratto di compravendita di un immobile.
Nel testo della decisione n. 21262 del 5 ottobre 2020, la Suprema corte si è pronunciata nell’ambito di una controversia che era stata definita con il rigetto della domanda risolutoria del promittente acquirente, ma con accertamento di impossibilità sopravvenuta di trasferimento del bene oggetto del preliminare.
In particolare, rispetto all’istanza di restituzione della caparra in favore del promittente acquirente, gli Ermellini hanno sottolineato come la stessa debba ritenersi inclusa nella domanda che lo stesso abbia formulato di restituzione del doppio della caparra.
A seguito dell’accertamento dell’impossibilità sopravvenuta, infatti, viene ad affermarsi il carattere di indebito assunto dalla medesima caparra che deve, ciò posto, essere restituita.
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