Compravendita immobiliare. Riduzione del prezzo se alcune parti dell’immobile sono prive di abitabilità
Pubblicato il 03 maggio 2012
E’ stata confermata dalla Cassazione –
sentenza n. 6521 del 26 aprile 2012 – la riduzione del prezzo di una compravendita immobiliare disposta dai giudici di merito su domanda della parte acquirente
“in dipendenza dei vizi e difformità dichiarati e accertati” dell’immobile medesimo, per come verificati anche mediante Ctu, nonché in considerazione della garanzia, ex articolo 1490 Codice civile, prestata dai promittenti venditori, in sede di contratto preliminare di vendita, in ordine al rispetto delle norme urbanistiche ed impiantistiche ed alla abitabilità dell’immobile oggetto del contratto,
“in ogni sua parte”.
Nella specie, parte acquirente aveva riscontrato, al momento della stipulazione del contratto definitivo, varie difformità riguardanti, tra l’altro, il difetto di abitabilità di alcune parti dell’immobile oggetto della compravendita.