Il Notariato è stato chiamato a rispondere ad un quesito in tema di antiriciclaggio e acquisto di un immobile con pagamento del prezzo in bitcoin.
Nel dettaglio, la fattispecie posta all’attenzione dei notai è quella di una società, parte acquirente, che intenda stipulare, con la parte venditrice, un atto di compravendita avente ad oggetto un bene immobile ad un prezzo, determinato in euro, che verrebbe versato in “bitcoin”.
Il quesito è volto ad ottenere chiarimenti circa la possibile violazione, attraverso il pagamento del prezzo in bitcoin o altra criptovaluta, delle norme in materia di limitazione all’uso del denaro contante e di quelle in tema di indicazione analitica dei mezzi di pagamento.
Nella soluzione prospettata dal Notariato – quesito Antiriciclaggio n. 3-2018/B – vengono, in primo luogo, delineate le caratteristiche essenziali del sistema bitcoin, consistente “in un innovativo sistema elettronico di pagamento che ha l’ambizione realizzare il cosiddetto “contante digitale”. Sistema, questo, che utilizza la crittografia a chiave pubblica, ossia un algoritmo crittografico asimmetrico che si serve di due chiavi, generate matematicamente.
Secondo i notai, i profili problematici posti, non possono trovare, allo stato, “ancora risposte certe, necessitando, indubbiamente, di un maggiore grado di approfondimento nelle sedi opportune”. Questo “attesa la scottante attualità e la particolare complessità della materia in questione”.
Le considerazioni quindi che vengono riportate nel parere “devono essere ritenute alla stregua di mere ipotesi ed indicazioni di massima”.
Poiché, inoltre, riguardo alla fattispecie prospettata si pone “un’oggettiva impossibilità” di adempiere agli obblighi antiriciclaggio, i notai suggeriscono di valutare “l’opportunità di procedere ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta”.
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