Con la circolare n. 161 del 27 dicembre 2019, l’INPS ha fornito le istruzioni operative circa la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli. Nel documento di prassi, l’Istituto ha specificato che il riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici, per l’anno 2019, era da intendersi per i lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato occupati per almeno cinque giornate nell’anno 2018.
Ora, con la circolare n. 32 del 28 febbraio 2020, l’INPS ha emesso una errata corrige chiarendo che il requisito delle cinque giornate minime è da intendersi all’annualità 2019 e non 2018.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".