Competenza in materia di protezione umanitaria
Pubblicato il 21 settembre 2009
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nel testo dell'ordinanza n. 19393 del 9 settembre 2009, hanno statuito la competenza del giudice ordinario, e non di quello amministrativo, in materia di concessione di protezione umanitaria ex art. 5, commi 6 e art. 19 del d.lgs. n. 286/98. Secondo la Suprema corte, la fattispecie della protezione umanitaria è riconducibile alla categoria dei diritti umani fondamentali essendovi identità di natura con le altre situazioni giuridiche connesse al riconoscimento dello status di rifugiato o dell'asilo costituzionale. In particolare, poiché la giurisdizione sui diritti umani fondamentali spetta, in mancanza di norma espressa che disponga diversamente, al giudice ordinario, a quest'ultimo non può che spettare la decisione sul ricorso del richiedente asilo avverso il riconoscimento dello status di rifugiato.