Con sentenza n. 13/1/2010, la Commissione tributaria provinciale di Treviso - richiamando la sentenza n. 5902/08 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione - ha ribadito il principio di diritto secondo cui una controversia che trae origine dal rifiuto del rimborso di un credito Iva, avanzato da un imprenditore attraverso la presentazione del modello VR, è di competenza del giudice tributario.
La Cassazione aveva indicato la competenza delle commissioni tributarie in merito alle controversie sul rifiuto al rimborso di tributi, con unica eccezione del caso in cui l’ufficio avesse formalmente riconosciuto il diritto del contribuente. In tal caso, si incorrerebbe in una situazione di indebito oggettivo, di competenza del giudice ordinario.
Nel caso di specie, dunque, l’imprenditore non avendo ottenuto il rimborso ha presentato il ricorso contro il diniego dell’ufficio (per decadenza del termine biennale di prescrizione), eccependo che la sua richiesta era stata inoltrata tempestivamente entro il termine decennale di prescrizione.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso e riconosciuto che il termine di prescrizione corretto è quello decennale e non quello biennale previsto dal Decreto legislativo n. 546/92 (articolo 21), ribadendo l’autorità del giudice tributario sulle questioni in oggetto.
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