Compenso in più per l'amministratore
Pubblicato il 22 novembre 2010
La Corte di cassazione, con sentenza n.
10204 del 28 aprile 2010, ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale sollevata da un amministratore di condominio nell'ambito di una controversia per cui lo stesso era stato convenuto dai condomini per una serie di irregolarità gestionali asseritamente commesse.
L'uomo, in particolare, aveva chiesto di essere dichiarato debitore del condominio per aver anticipato delle somme - addebitate in più rispetto al preventivo approvato dall'assemblea - al fine di sanare una morosità risalente a precedenti gestioni che non era stata regolarizzata per mancanza di fondi.
La Corte di legittimità, dopo aver sottolineato come l'attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei compiti istituzionali di amministratore e non esorbitante dal mandato con rappresentanza debba ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale e non deve essere retribuita a parte, ha precisato che per quel che riguarda le attività di "
straordinarietà qualificata", come quella in oggetto,è dovuto un compenso extra.