L’attività difensiva ha carattere unitario, per cui il corrispettivo per la prestazione dell’avvocato e la relativa spesa si considerano rispettivamente conseguiti e sostenuti solo quando la prestazione medesima è condotta a termine per effetto dell’esaurimento o la cessazione dell’incarico professionale.
In altre parole, in materia di prestazioni professionali vige la regola secondo cui il compenso pattuito è maturato solo una volta posta in essere la prestazione tecnicamente idonea a raggiungere il risultato cui l’incarico è diretto (anche se detta regola è mitigata da un duplice ordine di diritti del professionista: l’anticipo delle spese occorrenti all'esecuzione dell’opera e l’acconto).
Erra dunque il giudice di merito, allorché abbia riconosciuto al professionista l’immediato diritto a percepire il compenso per ogni singola prestazione, ove la prestazione sia intesa, indipendentemente dalla decisione della lite, come singolo atto.
E’ quanto stabilito dalla Corte di cassazione, quinta sezione civile, con sentenza n. 16969 depositata l’11 agosto 2016.
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